Vincenzo Ruggieri
Il dibattito sulla pensione di reversibilità, sempre più attuale, e in particolare l’assegno dovuto al coniuge che si risposa, trova un riferimento normativo importante nel Decreto Luogotenenziale n. 39 in data 18 gennaio 1945 emanato di Umberto II luogotenente del Regno d’Italia (riportato di seguito), ed ha già formato oggetto di pubblicazione, a cura di scrive, in calce a pag. 6 di Tradizione Militare del mese gennaio 2016.
“In caso di nuove nozze, al coniuge viene revocata la pensione e gli viene erogata la “doppia annualità”, pari a due annualità della pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, a titolo di liquidazione in capitale della pensione di reversibilità che cessa di essere corrisposta. La doppia annualità spetta al coniuge che si risposa, anche se ci sono figli che percepiscono la pensione. In questo caso i figli avranno diritto ad un aumento della loro quota”.
La norma è poco nota. Quasi sconosciuta.
E non è in automatico.
Per ottenere il citato emolumento l’avente diritto deve inoltrare all’INPS specifica domanda indirizzata esclusivamente in via telematica alla sede dell’INPS che ha in carico la pensione di reversibilità.
Potrebbe anche verificarsi che tra gli aventi diritto della pensione di reversibilità della pensione da revocare ci siano anche figli minori o inabili. In questi casi questi soggetti continuano ad avere diritto alla loro quota di pensione. Tale circostanza è opportuno sia indicata nella istanza di richiesta della doppia annualità.
UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtù dell’autorità a Noi delegata; Visti gli articoli 13 e 40 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n.636, convertito in legge, con modificazioni con la legge 6 luglio 1939, n. 1272; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato col R.decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; Visto l’art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l’industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1. Non ha diritto alla pensione di reversibilita’ prevista dall’art. 13del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, il coniuge:
a) quando il matrimonio sia stato contratto dopo che all’assicurato sia stata liquidata la pensione di vecchiaia;
b) quando dal giorno del matrimonio a quello della morte dell’ assicurato non siano trascorsi almeno sei mesi, salvo che sia nata prole, anche se postuma, o il decesso sia avvenuto a causa di infortunio sul lavoro;
c) quando il matrimonio sia stato contratto dall’assicurato dopo compiuta l’età di cinquanta anni o dopo conseguita la pensione di invalidità, salvo che esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della morte, ovvero sia nata prole, anche se postuma;
d) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale pronunziata per propria colpa.
Art. 2. Il diritto alla pensione di reversibilita’, indicata nell’articolo precedente, dei figli riconosciuti inabili al lavoro, e’ subordinato alla condizione che, al momento della morte dell’assicurato o del pensionato, essi risultino a carico dell’assicurato o del pensionato. Non hanno diritto a pensione le figlie maritate, anche se di eta’inferiore a quelle indicate, al primo comma, dell’art. 13 del R.decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. Il diritto alla pensione, nei limiti di cui all’art. 13 del Regio decreto-legge suddetto ed ai comma precedenti, spetta ai figli legittimi, legittimati e naturali. Sono equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell’art. 404 del Codice civile, nonché i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell’assicurato o del pensionato.
Art. 3. Cessa il diritto alla pensione:
a) per il coniuge e per le figlie, quando contraggano matrimonio;
b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità;
c) per i figli, quando abbiano raggiunta l’età indicata nell’art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, o sia venuto meno lo stato di invalidità. Al coniuge, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità della pensione stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato.
Art. 4. Qualora alla pensione abbia diritto soltanto la vedova e la pensionemedesima risulti inferiore a L. 400 annue, per la vedova diimpiegato, o a L. 200 annue, la vedova di operaio, la vedova può,entro due mesi dalla data di comunicazione della liquidazione,chiedere, in sostituzione della pensione, il valore capitale diquesta, calcolato secondo la tariffa formata dall’Istituto nazionaledella previdenza sociale e approvata con decreto del Ministro perl’industria, commercio e lavoro.
Art. 5. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mesesuccessivo a quello in cui e’ avvenuto il decesso dell’assicurato odel pensionato.
Art. 6. Alle pensioni spettanti ai superstiti di un pensionato o di un assicurato si aggiunge la quota integrativa a carico dello Stato – di cui all’art. 59, primo comma, lettera a), del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 – nelle aliquote stabilite per le pensioni dall’art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. Per le pensioni liquidate successivamente al 31 dicembre 1949 la quota integrativa sara’ calcolata, con le stesse aliquote, sulla integrazione statale ridotta secondo le disposizioni del terzo comma dell’art. 35 del medesimo R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
Art. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno 1° gennaio 1945. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello stato.
Roma, addi’ 18 gennaio 1945
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI – GRONCHI – SOLERI – TUPINI