Una diversa interpretazione dell’art. 172 della Legge 312/1980 del Magg. Gen. Nicola LUISI
In relazione ai contenuti della mail del 5 ottobre u.s. , si ritiene di non poter condividere il “parere legale” richiamato nella mail stessa, secondo il quale, in sintesi, la dichiarazione richiesta dal CAEI, ai sensi dell’art. 172 della L.312/1980, configurerebbe “un eccesso di prudenza e/o abuso che potrebbe danneggiare l’amministrato…..”. Infatti, se è pur vero che la citata disposizione legislativa non faccia espresso cenno a tale dichiarazione, rientra tuttavia nella podestà dell’Amministrazione – anzi è suo dovere – adottare misure cautelative e preventive, che, nella fattispecie, hanno lo scopo di richiamare la tassatività della norma, laddove essa prevede l’obbligo, a carico dell’Amministrazione medesima, di “successivi conguagli” se il trattamento economico definitivo differisca da quello liquidato “in via provvisoria”. Quanto al presunto danno per l’interessato, qualora il trattamento economico pensionistico definitivo non sia concluso nei termini, si richiama il principio – affermato in giurisprudenza – della irripetibilità dell’indebito pensionistico a favore del pensionato-percipiente in buona fede, qualora l’adozione dell’atto definitivo risultasse oltremodo tardivo (cfr. sent. n. 7/QM del 7 agosto 2007 e n. 7/QM del 26 maggio 2011). Magg. Gen. Nicola LUISI
Preliminarmente si osserva che il Gen. Luisi ammette esplicidamente che il richiamato art. 172 non prevede la sottoscrzione di alcuna dichiarazione. E questo la dice lunga. Anzi lunghissima. Qui l’abuso.
Resta da comprendere cosa accadrebbe se l’interessato rifiutasse di sottoscrivere un dichiarazione capestro.
Ciao Raf.
Enzo
Confermo. Nessuna dichiarazione è prevista. Nessuna dichiarazione va firmata.
La podestà la Pubblica Amministrazione la può esercitare con altri mezzi a disposizione. Non scaricando sul pubblico dipendente o pensionato le colpe dell’altrui responsabilità.