Documentazione pratiche pensionistiche

5 Ottobre 2011
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI PROVENIENTI DAL SERVIZIO ATTIVO

 (ANUPSA) – GRUPPO DI TORINO

OGGETTO: documentazione pratiche pensionistiche.

 

Da qualche tempo ai colleghi collocati in quiescenza, Il Centro Amministrativo dell’Esercito e gli Enti preposti alla istruttoria delle pratiche pensionistiche, chiedono con insistenza di firmare una dichiarazione prevista, secondo i citati Enti, dall’art. 172 della L. 312/1980. Premesso che l’art. 172 della L. 312/1980 recita:
“Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso”.

Poiché il citato articolo non fa cenno a tale dichiarazione va da sé che la dichiarazione stessa non rientra nella previsione della citata legge. Trattasi di un eccesso di prudenza e/o di
abuso che potrebbe danneggiare l’amministrato qualora il trattamento economico pensionistico definitivo non sia concluso entro i termini imposti dalla L. 241/90 e come ha disposto la
Corte dei Conti a Sezioni Riunite con la nota sentenza n. 7/QM/2007 avente per oggetto indebiti pensionistici.

Magg. Gen.(c.a.) Vincenzo Ruggieri

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