INDEBITO PENSIONISTICO “LA CORTE DEI CONTI FRENA”

8 Ottobre 2014
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 Numerose recenti sentenze delle  Sezioni Regionali della Corte dei Conti ed alcune delle Sezioni Centrali d’Appello hanno modificato il favorevole orientamento del passato.

Attualmente l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, formatosi successivamente alla nota generosa sentenza SS. RR 2/2012/QM, ritiene che l’azione di ripetizione da parte dell’INPS  sia atto dovuto e per questo motivo non emendabile in autotutela ma la sua sussistenza dovrà essere attentamente vagliata in concreto dal giudice in relazione ai singoli casi.

Non si potrà proporre mero riferimento a precedenti pronunce favorevoli ma sarà necessario provare che nel singolo caso sussistano elementi soggettivi ed oggettivi quali quelli ipotizzati dalle Sezioni Riunite.

Sarà cura del Sodalizio assistere i Soci ai quali sia stato ingiunto il recupero di un “indebito pensionistico”.

Non escludo, tuttavia, che le numerose favorevoli sentenze abbiamo indotto il Ministero dell’Economia a sollecitare i Giudici Amministrativi ad un esame più severo dei ricorsi.

E’ noto che la nostra civiltà  giuridica è in forte declino.

Il diritto della forza ha preso il sopravvento sulla forza del Diritto anche in virtù del famoso “editto” che nel 1998 emanò l’ex Ministro del Lavoro a tutte le Magistrature, dalla Consulta alla Corte dei Conti, passando per il Consiglio di Stato:

 “Se voi date troppo spazio ai pensionati distruggete il bilancio dello Stato”.

Non pago, aggiunse: “I ricorsi devono essere giudicati con rigore e se c’è da

scegliere tra una interpretazione favorevole ed una meno, è preferibile la

seconda”.

 Ma la storia non finisce qui.

Ogni qual volta viene discussa davanti a giudici della Consulta un ricorso che porta aggravi di spesa, il Ministro del Tesoro prima oggi quello dell’Economia, fa pervenire una “noticina” nella quale si spiega con preoccupazione i guasti economici al bilancio dello Stato che potrebbero derivare dall’accoglimento del ricorso.

 Vincenzo Ruggieri

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