Vincenzo Ruggieri
Cosa e’ il blocco delle perequazioni delle pensioni?
Una tassazione indiretta, a vita, reversibile, in odore di dubbia costituzionalità, che colpisce pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS.
E’ la negazione dell’aumento percentuale sulla pensione che viene calcolato ogni fine anno, per la pensione dell’anno successivo, tenuto conto dell’inflazione dell’anno in corso.
Giova ricordare in questa sede che la Consulta con la nota sentenza 30/2004, nel riconoscere alla pensione la natura di retribuzione differita, pur non rilevando un principio costituzionale che possa garantire l’adeguamento costante delle pensioni al successivo trattamento economico dell’attività di servizio corrispondente conclude:
“Il perdurante necessario rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone al legislatore, pur nell’esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le varie esigenze di politica economica e le disponibilità finanziarie, di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita (…). Con la conseguenza che il verificarsi di irragionevoli scostamenti dell’entità delle pensioni rispetto alle effettive variazioni del potere di acquisto della moneta, sarebbe indicativo della inidoneità del meccanismo in concreto prescelto ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli articoli 36 e 38 della Costituzione»”.
Successivamente La stessa Corte, con sentenza n. 316 del 3 novembre 2010, pur dichiarando la norma costituzionale in quanto la mancata perequazione per un solo anno sulle pensioni alte non incide sull’adeguatezza delle stesse, segnala anche che:
“ la frequente reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo esporrebbe il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta”.
Ancora una volta (è la quarta) i pensionati contribuiranno in maniera determinante al “risanamento” della finanza pubblica (ma i risultati, come sempre saranno deludenti).
La rivalutazione delle pensioni riparte con quattro scaglioni anziché i vecchi tre.
Dal 2014 l’indicizzazione sarà del 100% per le pensioni fino a tre volte il minimo, al 90% per lo scaglione di pensione compreso tra tre e quattro volte il minimo, al 75% per lo scaglione tre quattro e cinque volte il minimo e al 50% per gli importi superiori a cinque volte il minimo.
Per il solo 2014 (!) resta il blocco dell’indicizzazione per la parte di pensione che supera le sei volte il minimo (3mila €uro lordi).
E’ previsto un contributo di solidarietà finalizzato al finanziamento di salvaguardia per gli esodati con un prelievo del 5% della parte di pensione tra i 100mila e i 150mila €uro lordi all’anno, del 10% per la parte eccedente i 150mila €uro e del 15% per la parte eccedente i 200mila €uro. Tale prelievo, secondo la legge di stabilità, sarà ripetuto per tre anni.
Ovviamente solvo diverso avviso della Consulta.
Dal 1° gennaio 2014, salvo ulteriori interventi futuri, riprenderà la disciplina ordinaria, senza alcun diritto di recuperare gli importi bloccati nel biennio 2012 – 2013.
Tuttavia non facciamoci illusioni.