Il 17 marzo 2023 si celebra il 162° anniversario dell’Unità Nazionale.
La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate fu istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale.
Il 17 marzo 1861 Sua Maestà Vittorio Emanuele II assunse il titolo di Re d’Italia ratificando così l’Unità Nazionale, anche se non era ancora completa: nel 1866 vennero annessi il Veneto e la provincia di Mantova, nel 1870 il Lazio e nel 1918 il Trentino-Alto Adige e la Venezia Giulia.
Il 4 maggio 1861 il Ministro della Guerra Manfredo Fanti, decretò, a Torino, la costituzione del Regio Esercito Italiano portando a compimento il lungo processo d’integrazione nell’Armata Sarda di Forze Borboniche, Eserciti degli Stati Preunitari, cui si aggiunsero elementi garibaldini. In un momento in cui, con grande difficoltà, si cercava di annullare le differenze culturali e materiali del processo unitario, il neocostituito Esercito Italiano si poneva tra le prime Istituzioni nazionali dell’Italia unita.
Con la legge del 23 novembre 2012, n. 222 “Norme sull’acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull’insegnamento dell’inno di Mameli nelle scuole” la Repubblica Italiana riconobbe il giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell’anno 1861, dell’Unita’ d’Italia, quale «Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera», allo scopo di ricordare e promuovere, nell’ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonché di riaffermare e di consolidare l’identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica”.
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Legge del 23 novembre 2012, n. 222
Testo in vigore dal: 2-1-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni
ordine e grado, nell’ambito delle attivita’ finalizzate
all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a
«Cittadinanza e Costituzione», sono organizzati percorsi didattici,
iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a
suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del
Risorgimento nonche’ sulle vicende che hanno condotto all’Unita’
nazionale, alla scelta dell’inno di Mameli e della bandiera nazionale
e all’approvazione della Costituzione, anche alla luce
dell’evoluzione della storia europea.
2. Nell’ambito delle iniziative di cui al comma 1, e’ previsto
l’insegnamento dell’inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e
ideali.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Repubblica riconosce il
giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell’anno 1861,
dell’Unita’ d’Italia, quale «Giornata dell’Unita’ nazionale, della
Costituzione, dell’inno e della bandiera», allo scopo di ricordare e
promuovere, nell’ambito di una didattica diffusa, i valori di
cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonche’
di riaffermare e di consolidare l’identita’ nazionale attraverso il
ricordo e la memoria civica. La Giornata di cui al presente comma non
determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n.
260.
4. Le regioni e le province autonome aventi competenza legislativa
per i sistemi educativi delle comunita’ linguistiche riconosciute
danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui
all’articolo 6 della Costituzione.
5. Le attivita’ di cui alla presente legge sono realizzate
nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente. Dall’attuazione della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 23 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:
La legge 27 maggio 1949, n. 260, reca: «Disposizioni in
materia di ricorrenze festive.».
Il testo dell’articolo 6 della Costituzione e’ il
seguente:
«Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le
minoranze linguistiche.».