NON TUTTI I PERCETTORI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI PRIVILEGIO SONO VITTIME DEL DOVERE
Vincenzo Ruggieri
Più volte ed in diverse occasioni ho avuto la sensazione che i percettori del trattamento di privilegio si ritengono destinatari dei diritti previsti per le “Vittime del Dovere”.
Non è così.
In occasione dell’assemblea annuale del Gruppo ANUPSA di Torino, che ha avuto luogo il giorno 15 febbraio 2018 negli eleganti locali del Circolo di Presidio Unificato, il Presidente del Gruppo ANUPSA di Genova ha introdotto il tema in titolo, formulando specifico quesito inteso a conoscere i requisiti per ottenere il riconoscimento dello “STATUS” di “Vittima del Dovere”.
In proposito desidero precisare che non risulta, a chi scrive, sia stata mai emanata una specifica legge avente per oggetto “Vittime del Dovere”.
Giova ricordare inoltre che da qualche tempo non vengono più promulgate leggi per “oggetto” ma, nella maggior parte dei casi, vengono emanate con provvedimento cumulativo (una sorta di contenitore disomogeneo) che civettuolamente viene di volta in volta denominata, con la nota roboante fantasia legislativa, anche per esaltare, si fa per dire, il lavoro del legislatore e, soprattutto per impressionare il contribuente:
– Legge Finanziaria;
– Legge Salva Italia;
– Legge Di Stabilità,
che vengono approvate, come noto, con il cosiddetto ricorso al “voto di fiducia”, per cui il contenuto delle stesse sfugge ai parlamentari. Esse contengono un solo articolo e, se va bene, non meno di 950 commi, con grave disagio per gli operatori che devono applicare la legge.
Si verifica inoltre che con una legge “Finanziaria” vengono introdotte norme generose, di propaganda governativa, magari senza copertura finanziaria o con copertura fittizia. Le stesse vengono soppresse, con le successive leggi di stabilità o “riforme” che “l’Europa ci chiede.”
Riporto solo alcuni contenuti dei 950 commi della citata legge finanziaria n. 266/2005, che non ho difficoltà a definire minestrone legislativo.
- Sostanze stupefacenti;
- Fondo universitari;
- Sovvenzioni comunitarie;
- Taglio agli enti locali;
- Bonus bebè;
- Asili nido;
- Spesa ambientale;
- Lotta alle droghe giovanili;
- Costo del lavoro;
- Banca del Sud;
- Frodi finanziarie;
- Stipendi politici;
- Vittime del dovere di cui ai commi 562, 563, 564 e 565 che riporto a beneficio dei lettori:
- 562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
Stanziamento che è stato sempre più ridotto negli anni successivi. Ragion per cui sono state create, per gli aventi diritto, le graduatorie e quindi le liste di attesa.
- 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. - 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
- 565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
Successivamente il “compattatore” legislativo passa al “monitoraggio climatico che non c’azzecca con la nostra analisi.
Il previsto regolamento da emanare di cui al citato comma 565, non risulta a tutt’oggi emanato.
Occorre evidenziare che il legislatore già prevede una limitazione alle provvidenze. Limite che non può superare il 10milioni di euro annui comprensivi di quelli già erogati negli anni precedenti. Quindi il “diritto” c’è. Ma mancano i fondi. E’ il criterio utilizzato in questo decennio dai Governi dei non eletti che si sono succeduti nel tempo: togliere con la destra quanto ha dato con la sinistra. Sono le conclamate riforme intese a sopprimere diritti acquisiti, in modo particolare nel mondo militare.
Quanto precede è la tragica realtà per non creare facili illusioni.
Nell’intento di fare un minimo di chiarezza, accessibile alla casalinga di Voghera, cercherò di commentare la Legge n. 266/05 che ha esteso i benefici riconosciuti alle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le Vittime del Dovere.
Secondo la volontà espressa dal legislatore nel comma 563 della citata legge, per Vittime del Dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o
nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
1) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
2) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
3) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
4) in operazioni di soccorso;
5) in attività di tutela della pubblica incolumità;
6) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Coordinando le due leggi, 466/1980 e 266/2005 (commi sopraelencati) risulta che questo vasto insieme di soggetti comprende: magistrati ordinari, militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, personale del Corpo forestale dello Stato, funzionari di pubblica sicurezza, personale del Corpo di polizia femminile, personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, vigili del fuoco, appartenenti alle Forze armate in servizio di ordine pubblico o di soccorso, altri dipendenti pubblici.
Prosegue poi la norma con l’astratta previsione contenuta nel successivo comma 564 affermando che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. Le particolari condizioni operative non sono descritte per cui non è noto quale organo sia competente a definire le “condizioni ambientali od operative” che potrebbero favorire il riconoscimento del “soggetto equiparato” alle vittime del dovere. Quindi a discrezione del dirigente qualificato istruttore della pratica. Sempre con lo sguardo agli equilibri di bilancio.
Auspicando che quanto precede sia ben chiaro oltre che alla casalinga di Voghera anche alla sguattera del Guatemala, sottolineo che affinché sorga il diritto ai benefici previsti per le <<Vittime del Dovere>> non è sufficiente che l’evento lesivo ”Ferito o Deceduto” sia genericamente connesso all’espletamento di funzioni di istituto, ma occorre che lo stesso dipenda “da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva, o all’espletamento ad attività di soccorso”, (art.1 della legge 13 agosto 1980 n.466) e precisamente:
VITTIME DEL DOVERE:
Militari che abbiano subito un’invalidità permanente, ovvero che siano deceduti “in attività di servizio o
nell’espletamento delle funzioni d’istituto per diretto effetto di lesioni riportate in conseguenza di eventi
verificatisi:
- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- d) in operazioni di soccorso;
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti
di impiego internazionale non aventi, necessariamente,
caratteristiche di ostilità.
Soggetti “EQUIPARATI” alle vittime del dovere:
Militari che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le “particolari condizioni ambientali ed operative”.
Non sono note a chi scrive le condizioni ambientali ed operative.