Facendo seguito a quanto pubblicato in data 13 ottobre 2011, dove si prendeva atto del pensiero dell’ Amministrazione in merito all’ interpretazione dell’art. 172 della L. 312/1980, riceviamo e pubblichiamo la seguente precisazione del Magg. Gen. Nicola LUISI
Ad integrazione e parziale modifica di quanto comunicato via email, in data 13 ottobre 2011, mi corre l’obbligo di precisare che la sentenza n. 7/QM del 26 maggio 2011, pronunciata dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, ha affermato il diritto-dovere alla ripetizione dell’indebito (pensionistico) da parte dell’INPDAP (ora INPS) con modalità comunque tali da non incidere soverchiamente sulle esigenze di vita del debitore e che un momento satisfattivo per il pensionato percipiente in buona fede può realizzarsi dal cosiddetto “danno da ritardo” procedimentale (rectius: ” danno ingiusto” ex art. 2043 Codice Civile).
Magg.Gen. Nicola LUISI
Grazie per l’informazione.
Con la sentenza n. 7/2007/QM depositata il 7/8/2007, la Corte dei Conti a Sezioni Riunite stabilì che i termini di legge posti per l’emanazione dei decreti definitivi determinati dalla L. 241/90 assumono portata identificativa del connesso limite temporale da ritenersi sussistente per l’eventuale esercizio legittimo del potere recuperativo decorso i quali il recupero è precluso all’Amministrazione. La sentenza non ha bisogno di commenti. Segnò un ritorno alla civiltà giuridica e mise fine ad un gigantesco contenzioso che ebbe a produrre irreversibili danni esistenziali al personale in quiescenza alle prese con interminabili ricorsi giurisdizionali.
Con successiva sentenza 7/2011/QM la stessa Corte, sempre a Sezioni Riunite, fa carta straccia della L. 241/90 e della precedente sentenza 7/2007/QM gettando alle ortiche la propria credibilità ma soprattutto la certezza del diritto.
Cosa questa che non esalta l’immagine della Magistratura contabile che, sensibile alla chiamata di soccorso del competente Dicastero, avrà dato ascolto alla nota velina dalla quale si legge: i ricorsi devono essere esaminati con tutta la necessaria severità. Se sussistessero due possibilità una favorevole al ricorrente l’altra contraria è meglio scegliere la seconda.
A completamento della precedete comunicazione desidero precisare che la sentenza 7/2011 nulla a che fare con la dichiarazione che ai sensi dell’art. 172 fanno firmare agli interessati.
Io ho contestato la veridicità della dichiarazione non prevista dal citato articolo.
La sentenza della Corte è nota ed è stata peraltro commentata dal Gen. Pezzuto sull’ultimo numero di TM.
Ciò non toglie e nulla aggiunge alle diverse correnti di pensiero.