ARMI, UN’EREDITA’ COMPLESSA.  Ereditare le armi è uno dei casi più diffusi del loro trasferimento. Scopriamo cosa prevede la Legge in merito.

29 Gennaio 2020
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Di Alessandro Caponeri, esperto in materia d’armi.

Tratto dalla rivista ufficiale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Anno XLVI n. 4

ArmiEreditare un’arma è un caso molto frequente che investe spesso eredi impreparati in materia o addirittura ignari delle formalità da espletare al momento della dipartita del proprio caro. Sottovalutare o ignorare le previsioni di Legge in materia di armi porta all’inevitabilmente denuncia da parte dell’Autorità di P. S..

Vediamo quindi come comportarsi al momento della morte del de cuius.

PREMESSE

L’art. 38 del TULPS prevede che chiunque entri in possesso di armi deve denunciarle entro 72 ore

all’Autorità di P.S., quindi alla Questura, al Commissariato o, in mancanza, alla locale stazione dei Carabinieri.  Quindi, al momento della morte del possessore originario, il coniuge superstite o l’erede detentore o il convivente o il semplice custode delle armi deve denunciarle, anche se le armi continuano ad essere detenute nella medesima abitazione del defunto. Questo perché le armi non possono mai restare senza un detentore che se ne assume la responsabilità, indipendentemente dal fatto che il detentore sia un erede o il futuro proprietario. All’Autorità di P.S. interessa, e deve solo interessare, chi sia il detentore, che abbia i relativi requisiti previsti, quali e quante armi detiene.

Questa precisazione è necessaria perché, purtroppo, molte Questure fanno firmare una dichiarazione agli eredi che rinunciano all’eredità delle armi in favore di un singolo erede detentore o di un terzo. Questo è contrario alla Legge, in quanto non è prevista la rinuncia a una parte dell’eredità che, o sì accetta per intero, o si rifiuta per intero. Inoltre, l’Autorità di P.S. non è soggetto preposto alla ricezione dì denunce di successione, né la denuncia di detenzione può essere scambiata o sostituire una denuncia di successione. Quindi, dichiarare di ricevere in eredità le armi comporta l’accettazione anche del resto dell’eredità, e magari non si vuole, e d’altro canto il rifiuto di un’eredità può essere fatto solo davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale competente. Per cui, al massimo, l’Autorità può solo chiedere se gli altri eredi siano d’accordo che, nelle more della divisione dell’asse ereditario. l’erede denunciante detenga temporaneamente le armi, se ne ha i requisiti. Al limite, nel caso ravvisasse che le armi possano essere fonte di contrasto tra gli eredi, onde prevenire possibili reati, l’Autorità di P.S. può prendere in deposito le armi e fissare un termine agli eredi entro il quale comunicare la destinazione delle armi, decorso il quale può decidere liberamente la destinazione o la rottamazione.

Ricapitolando, chiunque alla morte del de cuius si trovi a detenere le sue armi, indipendentemente dal rapporto di parentela, deve farne denuncia all’Autorità di P.S., anche se le armi erano regolarmente denunciate.

Nel caso l’Autorità si rifiuti dì ricevere la denuncia, il detentore deve inviarla per raccomandata con ricevuta di ritorno o per Pec.

LA DENUNCIA

Il detentore delle armi quindi, così come disposto dall’art. 38 del TULPS, ha 72 ore per presentare la denuncia, che dovrà riepilogare tutte le armi. le munizioni e la polvere da sparo detenuta, oltre a essere corredata dalla denuncia fatta a suo tempo dal defunto.

Qualora la denuncia originaria non si trovasse, l’Autorità di P.S, ricercherà nel sistema informatico tutte le matricole delle armi al fine di verificare la lecita provenienza. Qualora non si riuscisse a dimostrare la lecita provenienza, le armi saranno confiscate dall’Autorità di P.S. e inviate alla distruzione. Si fa presente che l’omessa denuncia di detenzione fa scattare automaticamente una serie di reati penali e sanzioni pecuniarie, oltre alla confisca obbligatoria delle armi.

LA CASISTICA PIU’ COMUNE

Armi bachecaAl momento della ricezione della denuncia, l’Autorità di P.S. deciderà la destinazione delle armi.

Esaminiamo i tre casi più frequenti:

1) L’erede decide di tenerle.

Se l’erede è abilitato all’acquisto e detenzione delle armi in forza di un porto d’armi o altra autorizzazione, presenterà la denuncia e potrà trasportare le armi presso il proprio domicilio.

Se l’erede non è autorizzato, l’Autorità di P.S. prenderà in carico le armi e concederà un termine all’erede per richiedere un nulla osta o un porto d’armi.

Nel caso l’erede voglia conservare per ricordo le sole armi, senza munizioni, l’Autorità di P.S. può autorizzarne la detenzione senza alcun nulla osta, prescrivendo però il divieto di detenzione delle munizioni.

2) L’erede decide di non tenerle.

L’erede può decidere di cedere a terzi le armi, in tal caso l’acquirente, dopo aver redatto una scrittura privata di cessione, presenterà la denuncia di detenzione allegando tale scrittura oltre alla copia della denuncia effettuata dall’erede.

Stessa procedura anche nel caso si volessero lasciare in deposito

presso un’armeria per la successiva vendita.

L’erede può anche decidere di rottamare le armi, in tal caso informerà l’Autorità, che provvederà al loro ritiro e invio alla rottamazione.

3) Assenza di eredi.

Nel caso non ci fossero credi e nessuno si faccia carico delle armi, l’Autorità di P.S. provvederà a ritirarle e a inviarle alla rottamazione o, ad esempio, in caso di armi storiche di particolare pregio o importanti collezioni, affidarle a un museo.

ANPS n. 4/2019

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