ISTITUZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN AMBITO MILITARE PER I CITTADINI DI ETÀ COMPRESA TRA DICIOTTO E VENTIDUE ANNI.

29 Marzo 2019
By

La bandiera italianaLa legge in oggetto istituisce un periodo formativo per giovani, all’articolo 1 recita:

La presente legge è volta ad assicurare ai cittadini italiani, di età compresa tra diciotto e ventidue anni, la possibilità di accedere a un percorso educativo e di formazione specializzato nelle Forze armate, su base volontaria, utilizzabile nella progressione degli studi universitari e in ambito professionale, anche al fine di ridurre la distanza fra giovani e istituzioni, mediante la promozione di forme innovative di apprendimento in stretto raccordo con l’ambito militare, nonché di far accrescere nei soggetti destinatari il senso di appartenenza alle istituzioni della Repubblica, promuovendo una cittadinanza attiva.

All’articolo 2, comma 2, si legge:

Per percorsi formativi in ambito militare s’intendono periodi di permanenza presso le Forze armate, diversificati a seconda dell’età dei partecipanti e del titolo di studio posseduto, che consentano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) comprensione del valore civico della difesa della patria sancito dall’articolo 52 della Costituzione quale sacro dovere di ogni cittadino;

b) cognizione degli alti valori connessi alla difesa delle istituzioni democratiche del Paese attraverso lo strumento militare in Italia e all’estero;

c) approfondimento dei princìpi fondamentali che regolano l’ordinamento militare e la specificità dello status militare in ragione dei peculiari compiti assegnati al relativo personale e degli obblighi imposti per il loro assolvimento;

d) conoscenza, in maniera diversificata a seconda dell’età e del grado di istruzione dei partecipanti, delle principali minacce alla sicurezza interna e internazionale, anche attraverso la partecipazione a seminari di studio con la partecipazione dei rappresentanti degli organismi facenti parte del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;

e) studio dell’architettura istituzionale preposta alla protezione cibernetica nazionale, con particolare riferimento ai ruoli e alle competenze dei soggetti incaricati di garantire l’autenticità, l’integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati e dei servizi che gravitano nello spazio cibernetico. In tale ambito deve essere acquisita una conoscenza approfondita del tema relativo all’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito delle Forze armate e al conseguente sviluppo di adeguati sistemi di difesa ciber- netica, con particolare riferimento alle attività del Comando interforze per le operazioni cibernetiche. Al fine di assicurare un elevato grado di conoscenza della minaccia cibernetica deve essere altresì valutata la possibilità di:

   1) organizzare presso il Comando C4 difesa simulazioni di possibili attacchi cibernetici coinvolgendo a tale fine personale dei Computer Emergency Response Team dello Stato maggiore della difesa, dell’Esercito, della Marina militare, dell’Aeronautica, dell’Arma dei carabinieri e della Scuola telecomunicazioni Forze armate di Chiavari;

  2) assistere alle esercitazioni organizzate dal Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence dell’Alleanza Atlantica finalizzate a valutare le capacità di cooperazione delle organizzazioni partecipanti e perfezionare le procedure di scambio informativo in ambito nazionale e della NATO sui temi della difesa e sicurezza cibernetica;

f) partecipazione a viaggi di studio presso le maggiori istituzioni presenti in Europa, anche individuando forme di collaborazione transnazionale con organizzazioni di altri Paesi;

g) acquisizione di conoscenze in tema di cooperazione strutturata permanente nell’ambito della difesa europea (Pesco);

h) incontri con le diverse realtà economico-sociali del Paese utili ai fini della conoscenza delle diverse articolazioni del sistema produttivo nazionale e l’eccellenza del comparto industriale connesso ai settori della difesa e della sicurezza.

Al termine del periodo (art. 5) verrà rilasciato un attestato che certifica l’esito positivo del percorso formativo svolto utilizzabile sul mercato del lavoro quale titolo attestante le specifiche esperienze maturate.

L’attestazione costituisce altresì titolo valutabile ai fini della nomina a ufficiale di complemento e l’acquisizione di crediti formativi universitari.

In attesa di conoscere le modalità organizzative e di valutarne i risultati la nuova legge è tutta da condividere   per l’alto Valore Civico che rappresenta.

Tags:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Dieci anni

Archivio