Riforme poco oculate: QUANDO IL LEGISLATORE USA LA RUSPA E CON LE RIFORME DANNEGGIA I SERVITORI DELLO STATO

21 Gennaio 2018
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Vincenzo Ruggieri

Tagli indiscriminatiUn ufficiale appartenente alle cosiddette categorie protette, portatore di grave handicap, con dignitosa umiltà, superando il severo senso del pudore, ha proposto un riesame dalla sua richiesta allo scopo di ottenere il contributo per la spesa sostenuta per l’acquisto delle protesi acustiche bilaterali a seguito di perdita totale dell’udito per cause di servizio.

Va osservato che il Ministero della Difesa  nel 2010 aveva autorizzato la spesa per l’acquisto delle protesi, di cui si tratta, mentre l’ultima istanza – respinta – che reca una decisione difforme da quella assunta in precedenza, si basa sul mutato quadro normativo ed in particolare sull’art. 1, comma 555, della legge 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che, secondo la tesi sostenuta dall’Amministrazione, non consentirebbe più il rimborso delle spese di cui si tratta, anche in considerazione della posizione espressa dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, con il parere 3746/2008 datato 17.02.2009.

Infatti,  il Ministero della Difesa, ha ribadito che la questione deve essere affrontata sulla base del quadro normativo di riferimento e delle modificazioni che esso ha subito nel tempo. Nel senso che il legislatore, seguendo la cosiddetta politica del ”carciofo” ha soppresso i diritti acquisiti nel tempo dai portatori di stellette.

Esaminiamo le norme che nel tempo hanno soppresso e compresso i cosiddetti “intangibili” diritti acquisiti.

L’art. 1, commi 219, 220, 221, della legge 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ha abrogato tutte le disposizioni che comprese quelle relative alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze Armate, prevedendo, quale deroga alla regola generale, solo la permanenza in capo all’Amministrazione, delle “prestazioni dovute  dall’Amministrazione della difesa al personale delle Forze Armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.

Successivamente, l’art. 1, comma 555, della legge 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha affiancato a quella ora descritta un’ulteriore deroga al divieto per l’amministrazione di farsi carico delle spese di cura, stabilendo che “Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali”.

Vale osservare che la norma, che integra un limite al divieto generale dettato dalla legge finanziaria per il 2006 di porre le spese di cura a carico dell’Amministrazione, prevede la possibilità di fare gravare comunque sull’Amministrazione non qualunque spesa di cura, ma solo quelle sostenute dal militare in conseguenza di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di “attività operative o addestrative”, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

In sostanza, secondo il legislatore, le ferite e le lesioni riportate in attività addestrative, sono menomazioni senza valore.

Principio, a parere di chi scrive, di dubbia costituzionalità in quanto crea “vistose disparità di trattamenti”.

Si verifica inoltre che il legislatore, con la discutibile riforma, ignorando il principio dei diritti acquisiti, ha estrapolato dal complesso delle mansioni cui può essere addetto un militare, specie in tempo di pace, quelle il cui svolgimento può causare lesioni o ferite il cui carico economico deve essere sopportato dall’Amministrazione.

In sostanza, non si tiene conto della specificità del militare che ha perso l’integrità fisica per servire in uniforme la Patria ed ora gli vengono negati le ultime attenzioni a seguito di un parere rigorosamente restrittivo del Consiglio di Stato. Quello stesso Consiglio di Stato che ebbe ad equiparare:

GLI INVALIDI DI SERVIZIO AGLI INVALIDI DI GUERRA

  1. a) Legge 539/1950: Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici a mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

“Art. 1- I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio”.

  1. b) Legge 474/1958: Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali o eccezionali e loro congiunti in caso di morte. che ribadisce:

“Art. 5 – I mutilati ed invalidi per servizio e i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell’ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini.

La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione”.

  1. c) Decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza plenaria) n. 10 in data 26 maggio 1959 (C.S. c. Ministero del Tesoro):

“Equiparazione precisa e duratura fra mutilati per servizio e mutilati di guerra”.

Può il legislatore offendere e/o maltrattare un portatore di handicap ?

Non credo necessario aggiungere altro. Alla luce di quanto precede la norma non può non essere cambiata.

Noi non siamo come gli altri. La nostra specificità non può essere negata.

E non dobbiamo essere trattati da rifiuti indifferenziati allorché smettiamo l’uniforme.

La difesa dei nostri diritti giuridici e patrimoniali è affidata ai vertici istituzionali della Difesa.

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