Ripristinata la promozione del giorno dopo
Vincenzo Ruggieri
Fonte internet difesa.it
Come precisato nella relazione illustrativa alla proposta di legge, obiettivo del provvedimento è quello di istituire una forma di riconoscimento morale nei confronti del personale militare, senza produrre alcuna variazione nello status giuridico degli interessati, in particolare sotto il profilo del trattamento di quiescenza.
La citata proposta è stata approvata con Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94 ed è stata introdotta nel Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.) la normativa, contenuta nell’articolo 1084-bis, ai sensi della quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente, che nell’ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito, è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a seguito di cessazione avvenuta per:
- raggiungimento del limite di età;
- collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente;
- infermità o decesso dipendenti da causa di servizio;
- rinuncia al transito nell’impiego civile, di cui all’articolo 923, comma 1, lettera m-bis), sempre che l’infermità dipenda da causa di servizio.
La promozione, esclusa per gli Ufficiali che rivestono il grado di Generale di Corpo d’Armata e gradi corrispondenti e per i Marescialli, Sergenti e Graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza, è attribuita a mero titolo onorifico e non produce effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico, nonché sul trattamento di ausiliaria del personale interessato.
Per quanto riguarda alla locuzione “senza demerito” di cui alla citata norma, la stessa deve
Intendersi nel senso che il personale militare interessato non deve essersi trovato, nel
Quinquennio antecedente la data di cessazione dal servizio, in una delle seguenti situazioni:
- aver riportato condanna penale a pena detentiva per reato non colposo;
- essere stato sospeso dall’impiego, a qualsiasi titolo, per motivi penali o disciplinari;
- essere stato giudicato non idoneo nell’ultima valutazione per l’avanzamento;
- aver riportato note caratteristiche con qualifica di “inferiore alla media” o di “insufficiente”.
Il personale militare che, al momento in cui dovrebbe ottenere la promozione in oggetto, sia
rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, sarà escluso
dall’attribuzione della promozione. L’interessato avrà cura di comunicare a questa Direzione
Generale per il Personale Militare, per il tramite dei rispettivi centri/dipartimenti/comandi di
ascrizione, gli esiti del procedimento penale, al fine di consentire l’accertamento del requisito
del “senza demerito” per l’eventuale attribuzione della promozione.
Per quanto ha tratto le promozioni da attribuire dal 1° gennaio 2015, la Direzione Generale per il Personale Militare ha comunicato che procederà a dare attuazione al citato art. 1084-bis a partire dal personale in congedo per età e da quello collocato in ausiliaria ai sensi degli articoli 2229 e 2230 del C.O.M..
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni e precisazioni.