Articolo tratto dalla rivista ufficiale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato
“Fiamme ORO” – ottobre –novembre 2016
Chiarite le norme per uniformare l’attività della polizia giudiziaria
Di Giulia Fioravanti, avvocato
Come noto, sono stati introdotti recentemente nel nostro ordinamento i delitti di “omicidio stradale” (art. 589 bis c.p.) e “lesioni personali stradali gravi o gravissime” (art. 590 bis c.p.), che prevedono pene più severe rispetto alle precedenti, a partire dalla loro entrata in vigore, per chiunque cagioni serie lesioni o il decesso di un uomo a causa della sua guida sregolata di un veicolo a motore. Inoltre, è ora previsto l’arresto in flagranza di reato, obbligatorio nelle ipotesi più gravi previste ai commi II e III comma del 589 bis. L’arresto in flagranza è previsto ma solo in via facoltativa anche per chi provoca lesioni personali stradali. La nuova fattispecie prevista all’art. 590 bis c. p. consente di procedere all’arresto per le ipotesi delineate ai commi II, III e IV.
I REATI
Da molto tempo si sentiva la necessità di prevedere questo tipo di fattispecie criminosa, data la frequenza sconcertante di episodi drammatici sulle strade. Una importante novità è che la guida in stato di ebrezza, la guida in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti, i reati di fuga e di omissione di soccorso costituiscono sempre fattispecie autonome di reato e non più circostanze aggravanti. Si fa notare che rispetto al regime precedente, in caso di lesioni gravi o gravissime da incidente stradale, la procedibilità non è più (ad eccezione delle lesioni colpose aggravate commesse in stato di ebrezza alcolica) a querela della parte offesa e di competenza del Giudice di Pace, come nella passata normativa, ma sono sempre procedibili d’ufficio e di competenza del Tribunale in composizione monocratica. Nelle ipotesi, in particolare, di delitto commesso mettendosi alla guida in stato di ebrezza o in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti è prevista la possibilità, con la modificazione dell’articolo 359 bis del c.p.p., che il conducente venga accompagnato coattivamente in una struttura ospedaliera dalle forze di polizia al fine del prelievo ematico o salivare. Si ricorda, in tal senso, che se chi ha cagionato l’omicidio stradale o le lesioni stradali si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di intossicazione da sostanze alcoliche o stupefacenti, è punito ai sensi dell’art. 186 c.d.s. e/o ai sensi dell’art. 187 III c.d.s..
I PROTOCOLI OPERATIVI
Dopo l’entrata in vigore della normativa, si sta rendendo necessario provvedere alla predisposizione di protocolli operativi da parte delle Procure della Repubblica, al fine del corretto svolgimento dei già citati prelievi coattivi. Questi ultimi, infatti, sono stati spesso e da tempo oggetto di discussione sulla loro legittimità costituzionale, in quanto invasivi della sfera della libertà personale; al riguardo, si ricorda la sentenza della Corte Costituzionale 238/1996 la quale recita: “il prelievo ematico comporta certamente una restrizione della libertà personale quando se ne renda necessaria la esecuzione coattiva perché la persona sottoposta all’esame peritale non consente spontaneamente il prelievo”.
In particolare, la Procura della Repubblica di Roma ha già richiesto alla Dirigenza della Sanità Regionale un protocollo a livello distrettuale. Quest’ultimo si rende necessario al fine di organizzare e uniformare l’attività della polizia giudiziaria al momento dell’accertamento coattivo sull’autore dell’omicidio stradale o delle lesioni stradali. Il protocollo interviene disciplinando le modalità di accompagnamento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria nei presidi ospedalieri presso il quali il Pronto Soccorso è attrezzato per i test di screening, garantendo l’osservanza di tutti i diritti sulla persona, nonché, enumerando le attività degli operatori sanitari, nominati ausiliari di P. G., i quali dovranno provvedere anche a una attenta custodia dei campioni biologici, affinché questo ultimi vengano debitamente preservati da adulterazioni e manomissioni. I presidi ospedalieri disporranno di personale altamente qualificato per questo tipo di accertamenti, nonché preparato attraverso corsi di approfondimento e formazione specifica.
È opportuno considerare che l’introduzione dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime rappresenta un’importante novità all’interno del nostro ordinamento, in quanto a una maggiore severità delle pene per autori di questi delitti corrisponde anche, tuttora, l’esigenza di corretta applicazione della normativa. Per tale motivo saranno necessari protocolli operativi al fine di uniformare l’attività prevista dalla nuova legge, per fare in modo di offrire alla Polizia Stradale e alle Procure che indagano certezze sugli esiti delle indagini.