QUOTA UNA TANTUM IN CASO DI NUOVO MATRIMONIO. GRAZIE MAESTA’.

23 Giugno 2016
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 Vincenzo Ruggieri

downloadIl dibattito sulla pensione di reversibilità, sempre più attuale, e in particolare l’assegno dovuto al coniuge che si risposa, trova un riferimento normativo importante nel Decreto Luogotenenziale n. 39 in data 18 gennaio 1945 emanato di Umberto II luogotenente del Regno d’Italia (riportato di seguito), ed ha già formato oggetto di pubblicazione, a cura di scrive, in calce a pag. 6 di Tradizione Militare del mese gennaio 2016.

 “In caso di nuove nozze, al coniuge viene revocata la pensione e gli viene erogata la “doppia annualità”, pari a due annualità della pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, a titolo di liquidazione in capitale della pensione di reversibilità che cessa di essere corrisposta. La doppia annualità spetta al coniuge che si risposa, anche se ci sono figli che percepiscono la pensione. In questo caso i figli avranno diritto ad un aumento della loro quota”.

La norma è poco nota. Quasi sconosciuta.

E non è in automatico.

Per ottenere il citato emolumento l’avente diritto deve inoltrare all’INPS specifica domanda indirizzata esclusivamente in via telematica alla sede dell’INPS che ha in carico la pensione di reversibilità.

Potrebbe anche verificarsi che tra gli aventi diritto della pensione di reversibilità della pensione da revocare ci siano anche figli minori o inabili. In questi casi questi soggetti continuano ad avere diritto alla loro quota di pensione. Tale circostanza è opportuno sia indicata nella istanza di richiesta della doppia annualità.

Umberto II di Savoia ultimo Re d’Italia.

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno  In virtù dell’autorità a Noi delegata; Visti gli articoli 13 e 40 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n.636, convertito in legge, con modificazioni con la legge 6 luglio 1939, n. 1272; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato col R.decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; Visto l’art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l’industria, il  commercio  e  il lavoro, di concerto coi Ministri per il tesoro  e  per  la  grazia  e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

 Art. 1.   Non ha diritto alla pensione di reversibilita’ prevista dall’art.  13del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, il coniuge:

 a) quando il matrimonio sia stato contratto dopo che all’assicurato sia stata liquidata la pensione di vecchiaia;

b)  quando dal giorno del matrimonio   a   quello   della   morte dell’ assicurato non siano trascorsi almeno sei mesi,  salvo  che  sia nata prole, anche se postuma, o il decesso sia avvenuto  a  causa  di infortunio sul lavoro;

c) quando il matrimonio sia stato contratto  dall’assicurato  dopo compiuta l’età di cinquanta anni o dopo conseguita  la  pensione  di invalidità, salvo che esso sia  di  due  anni  almeno  anteriore  al giorno della morte, ovvero sia nata prole, anche se postuma;

d) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale pronunziata per propria colpa.

 Art. 2.   Il diritto alla pensione di reversibilita’,  indicata  nell’articolo precedente, dei figli riconosciuti inabili al lavoro, e’  subordinato alla condizione che, al momento della  morte  dell’assicurato  o  del pensionato, essi risultino a carico dell’assicurato o del pensionato.  Non hanno diritto a pensione le figlie maritate,  anche  se  di  eta’inferiore a quelle indicate, al primo  comma,  dell’art.  13  del  R.decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.  Il diritto alla pensione, nei limiti di cui  all’art.  13  del  Regio decreto-legge suddetto  ed  ai  comma  precedenti,  spetta  ai  figli legittimi, legittimati e naturali. Sono equiparati ad  essi  i  figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell’art. 404 del Codice  civile,  nonché  i  figli  naturali  o  nati  da  precedente matrimonio del coniuge dell’assicurato o del pensionato.

 Art. 3.  Cessa il diritto alla pensione:

a) per il coniuge e per le figlie, quando contraggano matrimonio;

b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità;

c) per i figli, quando abbiano raggiunta l’età indicata nell’art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, o  sia  venuto  meno  lo stato di invalidità.  Al coniuge, che cessi dal diritto  alla  pensione  per  sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due  annualità  della  pensione stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato.

Art. 4.  Qualora alla pensione abbia diritto soltanto la vedova e la  pensionemedesima risulti  inferiore  a  L.  400  annue,  per  la  vedova  diimpiegato, o a L. 200 annue, la vedova di operaio,  la  vedova  può,entro due  mesi  dalla  data  di  comunicazione  della  liquidazione,chiedere, in sostituzione  della  pensione,  il  valore  capitale  diquesta, calcolato secondo la tariffa formata dall’Istituto  nazionaledella previdenza sociale e approvata con  decreto  del  Ministro  perl’industria, commercio e lavoro.

Art. 5.  La  pensione  ai  superstiti  decorre  dal  primo  giorno  del   mesesuccessivo a quello in cui e’ avvenuto il decesso  dell’assicurato  odel pensionato.

Art. 6. Alle pensioni spettanti ai  superstiti  di  un  pensionato  o  di  un assicurato si aggiunge la quota integrativa a carico dello Stato – di cui all’art. 59, primo comma, lettera  a),  del  R.  decreto-legge  4 ottobre 1935, n. 1827 – nelle  aliquote  stabilite  per  le  pensioni dall’art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.  Per le pensioni liquidate successivamente  al  31  dicembre  1949  la quota integrativa sara’ calcolata,  con  le  stesse  aliquote,  sulla integrazione statale ridotta secondo le disposizioni del terzo  comma dell’art. 35 del medesimo R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Art. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno 1° gennaio 1945.  Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto  e  di farlo osservare come legge dello stato.

 Roma, addi’ 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI – GRONCHI – SOLERI – TUPINI

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