ASSEGNO SPECIALE – QUALE FUTURO. Lettera al Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza delle Forze Armate. La guerra contro i Mulini a Vento.

24 Aprile 2016
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Pubblichiamo di seguito la lettera del Presidente dell’ANUPSA – GRUPPO DI TORINO con la speranza di riuscire a sensibilizzare chi oggi amministra la “Cassa” e che presto si troverà dall’altro lato della barricata.

 

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELLA CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Via XX Settembre, l23La

00187 ROMA

E per quanto di competenza:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento della Funzione Pubblica

Ispettorato per la Funzione Pubblica Palazzo Vidoni

Corso V. Emanuele 116

00186 ROMA

 

Al Sig. Ministro della Difesa

Senatrice Roberta PINOTTI

Via 20 Settembre n. 8

00187 ROMA

 

ALLA ECCE.MA CORTE, DEI CONTI

Sezione Controllo degli Enti

Via Baiamonti n. 47

00195 ROMA

(Rif. determinaz. 123 12015)

 

Al Sig. Capo di Stato Maggiore della Difesa

Gen. di C.A. Claudio GRAZIANO

Via XX Settembre n. 8

00187 ROMA

 

ALL’UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA

Via Nomentana n. 313

00162 ROMA

Via e-mail: presidente@unuci.org

 

AII’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Via C. Alberto Dalla Chiesa 11/A

00192 ROMA

Via e-mal: presidente@assocarabinieri.it

 

ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI

PROVENIENTI DAL SERVIZIO ATTIVO (ANUPSA)

Via Sforza n. 5 00184 ROMA

Via e-mail: anupsa.pn.roma@,virgilio.it

 

 OGGETTO: Assegno Speciale quale futuro. Accesso ai documenti art. 22 L. 241/1990 – D.P.R. n. 184/2066

 

Signor Presidente della Cassa

Gen. di C.A. Massimiliano Del Casale,

 

Signori Consiglieri

Sig. Magg. Gen. Nicola Luisi

Via e-mail: nicola.luisi40@tiscali.it

 

La Cassa Previdenza Forze Armate già Cassa Ufficiali e Fondo Previdenza Sottufficiali dell’Esercito, non è un mistero, è stata amministrata da vertici non sempre competenti nel settore della previdenza ancorché portatori delle stesse mostrine di chi scrive. Lo dimostra il fatto che, dal 1940, (ai tempi di Vittorio Emanuele III Re d’Italia ed Imperatore d’Etiopia, e del Negus Haile Selassie) l’Assegno Speciale non è mai stato riformato per adeguarlo alle altre discipline previdenziali.

Ad avvalorare tale assunto lo dimostra un particolare, non certo di scarso valore, che le ritenute operate all’iscritto, in caso di premorienza, vengono cannibalizzate in favore della Cassa e non restituite, ovviamente rivalutate al coniuge superstite e/o agli eredi a titolo di “una tantum”, come avviene in tutte le altre forme di previdenza. Atteso che l’assegno speciale non è reversibile. L’unica riforma operata è stata quella della detassazione della consorella Indennità Supplementare, in analogia a quanto il legislatore aveva previsto per la “Indennità di Buonuscita” a suo tempo erogata dall’INPDAP.

Ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013 – “Obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.” chi scrive ebbe ad interessare – nel settembre del 2014 – la Presidenza della Cassa affinché rendesse noto, ai contribuenti, (ufficiali in servizio ed in quiescenza dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri) i contenuti delle verbalizzazioni a seguito delle periodiche riunione del Consiglio di Amministrazione. La richiesta fu accolta e ad obtorto collo fu aperto un sito:

 http ://www.difesa.it/SMD/EntiMl/CassaPrevFA/Documenti/Pagine/default.aspx

sul quale, però sino ad oggi, purtroppo risultano pubblicate solo note circolari ed un stralcio del bilancio del 2013.

Le delibere: dal 2013 in via di aggiornamento.

Non è dato sapere quali notizie siano coperte da segreto di Stato o abbiano carattere di riservatezza.

Alla sollecitazione effettuata, in ottemperanza alla nota disciplina sulla trasparenza, nessuna risposta è stata data. Una discutibile e censurabile indifferenza da parte del vertice della Cassa che si traduce in un vero e proprio disprezzo verso colleghi più anziani in attesa della liquidazione della Indennità Supplementare e/o percettori dell’ Assegno Speciale.

Corre voce di una proposta – già formulata nel 1982 – intesa a sopprimere l’Assegno Speciale cosa che può avvenire solo con un provvedimento di legge, salvaguardando le aspettative ed i diritti del personale in quiescenza di quello in servizio.

L’attuale situazione, poco nota se non addirittura ignorata, è che i vertici della Cassa in passato, speriamo non lo facciano anche oggi, hanno operato in violazione delle leggi che disciplinano la materia ed in particolare dell’art.2117 del cod. civ. che recita: ” I fondi speciali per la previdenza (. …) non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati”. Non a caso un Presidente della Cassa lasciando l’incarico, nel formulare il saluto ai contribuenti previdenziali, ricorrendo ad una celebre espressione linguistica di Cesare Pavese, scrisse: “perdono tutti ed a tutti chiedo perdono”, ben sapendo dello scellerato provvedimento di legge che ebbe a portare in porto con la complicità del legislatore. Il provvedimento di legge causa del declino previdenziale dell’Assegno Speciale è racchiuso nella legge di conversione 416/1996 dove si legge: “A decorrere dal 1 gennaio t996 la Cassa Ufficiali dell’Esercito (…) gestisce il Fondo previdenziale integrativo Ufficiali dell’Esercito costituito dalla fusione dei patrimoni afferenti l’indennità supplementare e l’assegno speciale, di cui rispettivamente alle leggi 29 dicembre 1930 n. 1712 e 9 maggio 1940 n.371.

Come risulta dalla relazione che lo accompagna, il decreto legge nacque perché “mentre la gestione <<assegno speciale>> (…) presenta oggi un assetto patrimoniale confortante (….) la consorella gestione << indennità supplementare>> espone una grave situazione finanziaria che postula misure di risanamento dall’interno.

Prevalenti cause strutturali, hanno condotto, nel corso degli anni, la gestione suddetta, ad uno sbilanciamento dovuto alla differenza fra contribuzioni ed erogazioni, entrambe previste dalla legge. (…) al fine di evitare che il perdurare della descritta situazione conduca alla inevitabile procedura di fallimento e quindi al commissariamento pur in presenza di una situazione attiva della consorella gestione de1l’assegno speciale”.

In quella circostanza non si tenne conto che le ritenute operate agli ufficiali premorti alla maturazione del diritto all’assegno speciale, venivano e vengono tutt’ora, cannibalizzati in favore della Cassa.

Va ricordato inoltre che la relazione che accompagnava il provvedimento d’urgenza della unificazione delle gestioni recitava: “con l’obiettivo di poter così proseguire nella erogazione dell’indennità supplementare, ma altresì di mantenere e nel tempo incrementare (…)l’attuale Assegno Speciale, così da awìcinarlo, progressivamente, ad una forma di previdenza parallela.

A causa di quell’illegittimo provvedimento oggi si verifica il contrario. Ancorché sono stati fatti salvi la separazione e I’ autonomia patrimoniale e contabile del fondo destinato all’assegno speciale rispetto al fondo destinato all’ indennità supplementare.

Va ancora ricordato infine, ma non per ultimo, che il comma 2 dell’art. 1 della L. 416/1996 ha elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, “la ritenuta in conto entrata Cassa Ufficiali dell’Esercito” alla misura del 4 per cento dell’80 per cento dello stipendio annuo comprendendo la tredicesima mensilità. Una misura questa del 4% che corrisponde al doppio di quella ch’era stata fissata dall’art. 6 della L.371/1940 per essere suddivisa in parti uguali tra l’indennità supplementare e assegno speciale, 2% per l’una e 2% per l’altra secondo quanto previsto esplicitamente nella già richiamata Relazione al decreto convertito nella legge 416/1996. Cosa questa-che non avviene ipotizzando comportamenti illegittimi a danno dei percettori dell’Assegno Speciale.

Va da sé che una diversa interpretazione o applicazione della norma contenuta nell’art. 1 della legge 416/1996 del come suddividere le ritenute tra I’ indennità supplementare e l’assegno speciale, violerebbe il principio di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione (art.97 della Costituzione) nonché il principio di piena tutelabilità dei diritti della personalità (art.3 e 34 della Costituzione).

 A parere di chi scrive la sola interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1 è pertanto quella secondo cui la ritenuta del 4% con esso fissata va destinata in parti uguali all’ Assegno Speciale e all’ Indennità Supplementare.

Alla luce di quanto sopra il Sodalizio si adopererà affinché siano salvaguardati gli interessi e che non ci siano comportamenti illeciti nei riguardi del personale in quiescenza oggi rappresentati in seno al Consiglio di Amministrazione della Cassa da un solo Ufficiale il cui voto, ancorché portatore di valide giuridiche ragioni, è in costante posizione di minoranza.

Allo scopo di accertare l’imparzialità della P.A., ai sensi della L. 241/190 si chiede di conoscere inequivocabilmente se gli stanziamenti e quindi le disponibilità siano stati e vengono ripartiti nella misura del 2% per il fondo Indennità Supplementare ed il 2% per il fondo Assegno Speciale o se sia stato smarrito il senso dei fondamenti costituzionali attribuendo una diversa e maggiore percentuale ai percettori della Indennità Supplementare a danno dei percettori dell’Assegno Speciale.

 Ringrazio dell’attenzione e resto in attesa di un cortese cenno di risposta entro trenta giorni dalla ricezione della presente.

Distinti saluti.

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