L’ASSEGNO SPECIALE, QUALE FUTURO? Riflessioni di Enzo Ruggieri.

22 Marzo 2016
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Lo vedremo con il binocolo?

Lo vedremo con il binocolo?

Di Vincenzo Ruggieri

La Cassa Previdenza Forze Armate già Cassa Ufficiali e Fondo Previdenza Sottufficiali dell’Esercito, non è un mistero, è stata amministrata da vertici non sempre competenti nel settore della previdenza ancorché portatori delle stesse mostrine di chi scrive. Lo dimostra il fatto che, dal 1940, (ai tempi del Negus Haile Selassie) l’Assegno Speciale non è mai stato riformato per adeguarlo alle altre discipline previdenziali.

Ad avvalorare tale assunto lo dimostra un particolare, non certo di scarso valore, che le ritenute operate all’iscritto, in caso di premorienza, vengono cannibalizzate in favore della Cassa e non restituite, ovviamente rivalutate al coniuge superstite e/o agli eredi a titolo di “una tantum”, come avviene in tutte le altre forme di previdenza. Atteso che l’assegno speciale non è reversibile.

L’unica riforma operata è stata quella della detassazione della consorella Indennità Supplementare, in analogia a quanto il legislatore aveva previsto per la “Indennità di Buonuscita” a suo tempo erogata dall’INPDAP.

Ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013 – “Obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.” chi scrive ebbe ad interessare – nel settembre del 2014 – la Presidenza della Cassa affinché rendesse noto, ai contribuenti, (ufficiali in  servizio ed in quiescenza dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri) i contenuti delle verbalizzazioni a seguito delle periodiche riunione del Consiglio di Amministrazione. La richiesta fu accolta e ad obtorto collo fu aperto un sito:

           http://www.difesa.it/SMD_/EntiMI/CassaPrevFA/Documenti/Pagine/default.aspx.

sul quale, però sino ad oggi, purtroppo risultano pubblicate solo note circolari ed un stralcio del bilancio del 2013.

Non è dato sapere quali notizie siano coperte da Segreto di Stato o abbiano carattere di riservatezza.

Alla sollecitazione effettuata, in ottemperanza alla nota disciplina sulla trasparenza, nessuna risposta è stata data. Una discutibile e censurabile indifferenza da parte del vertice della Cassa che si traduce in un vero e proprio disprezzo verso colleghi più anziani in attesa della liquidazione della Indennità Supplementare e/o percettori dell’Assegno Speciale.

Corre voce di una proposta – già formulata nel 1982 – intesa a sopprimere l’Assegno Speciale cosa che può che avvenire solo con un provvedimento di legge, salvaguardando le aspettative ed i diritti del personale in quiescenza e di quello in servizio.

L’attuale situazione, poco nota se non addirittura ignorata, è che i vertici della Cassa in passato, speriamo non lo facciano anche oggi, hanno operato in violazione delle leggi che disciplinano la materia ed in particolare dell’art. 2117 del cod. civ.che recita: “ I fondi speciali per la previdenza (….) non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati”.  Non a caso un Presidente della Cassa lasciando l’incarico, nel formulare il saluto ai contribuenti previdenziali, ricorrendo ad una celebre espressione linguistica di Cesare Pavese, scrisse: “perdono tutti ed a tutti chiedo perdono”, ben sapendo dello scellerato provvedimento di legge che ebbe a portare in porto con la complicità del legislatore.

Il provvedimento di legge causa del declino previdenziale dell’Assegno Speciale è racchiuso nella legge di conversione 416/1996 dove si legge: “A decorrere dal 1 gennaio 1996 la Cassa ufficiali dell’Esercito (…) gestisce il Fondo previdenziale integrativo ufficiali dell’Esercito costituito dalla fusione dei patrimoni afferenti l’indennità supplementare e l’assegno speciale, di cui rispettivamente alle leggi 29 dicembre 1930 n. 1712 e 9 maggio 1940 n. 371.

Come risulta dalla relazione che lo accompagna, il decreto legge nacque perché “mentre la gestione <<assegno speciale>> (…) presenta oggi un assetto patrimoniale confortante (….) la consorella gestione << indennità supplementare>> espone una grave situazione finanziaria  che postula misure di risanamento dall’interno.

Prevalenti causa strutturali, hanno condotto, nel corso degli anni, la gestione suddetta, ad uno sbilanciamento dovuto alla differenza fra contribuzioni ed erogazioni, entrambe previste dalla legge. (…) al fine di evitare che il perdurare della descritta situazione conduca alla inevitabile procedura di fallimento e quindi al commissariamento pur in presenza di una situazione attiva della consorella gestione dell’assegno speciale”.

In quella circostanza non si tenne conto che le ritenute operate agli ufficiali premorti alla maturazione del diritto all’assegno speciale, venivano e vengono tutt’ora, privo del più elementare senso del pudore, cannibalizzati in favore della Cassa.

Va ricordato inoltre che la relazione che accompagnava il provvedimento d’urgenza della unificazione delle gestioni recitava: “con l’obiettivo di poter così proseguire nella erogazione dell’indennità supplementare, ma altresì di mantenere e nel tempo incrementare (…)l’attuale assegno speciale, così da avvicinarlo, progressivamente, ad una forma di previdenza parallela.

A causa di quell’illecito ed illegittimo provvedimento oggi si verifica il contrario. Ancorché sono stati fatti salvi la separazione e l’autonomia patrimoniale e contabile del fondo destinato all’assegno speciale rispetto al fondo destinato all’indennità supplementare.

Va ancora ricordato infine, ma non per ultimo, che il comma 2 dell’art. 1 della L. 416/1996 ha elevato, a decorrere dall’1 gennaio 1996, “la ritenuta in conto entrata Cassa Ufficiali dell’Esercito” alla misura del 4 per cento dell’80 per cento dello stipendio annuo comprendendo la tredicesima mensilità. Una misura questa del 4% che corrisponde al doppio di quella ch’era stata fissata dall’art. 6 della L. 371/1940 per essere suddivisa in parti uguali tra l’indennità supplementare e assegno speciale, 2% per l’una e 2%  per l’altro secondo quanto previsto esplicitamente nella già richiamata Relazione al decreto convertito nella legge 416/1996.

Va da sé che una diversa interpretazione o applicazione della norma contenuta nell’art. 1 della legge 416/1996 del come suddividere le ritenute tra l’indennità supplementare e l’assegno speciale, violerebbe il principio di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 della Costituzione) nonché il principio di piena tutelabilità dei diritti della personalità (art. 3 e 34 della Costituzione).

A parere di chi scrive la sola interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1 è pertanto quella secondo cui la ritenuta del 4% con esso fissata va destinata in parti uguali all’’assegno speciale e all’indennità supplementare.

Alla luce di quanto sopra il Sodalizio si adopererà affinché siano salvaguardati gli interessi e che non ci siano comportamenti illeciti nei riguardi del personale in quiescenza oggi rappresentati in seno al Consiglio di Amministrazione della Cassa da un solo Ufficiale il cui voto, ancorché portatore di valide giuridiche ragioni, è in costante posizione di minoranza.

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