Vincenzo Ruggieri
QUESITO.
Collocato in pensione, per dimissioni volontarie, in data 31/12/1991 con 38 anni di servizio mi è stata liquidata IIS pari a 38/40 di quella percepita in servizio.
Si chiede se, in base a quanto stabilito dall’art.10, 4°comma del D.L n°17/83, convertito in legge n. 79/83, che dispone che, alla data del compimento dell’età massima stabilita – 65 anni nel mio caso – per il collocamento a riposo d’ufficio, si ha il diritto di percepire IIS in misura intera.
Se spettante, si chiede quale procedura attuare per il riconoscimento di quanto esposto.
RISPOSTA.
L’interessante e sostanziale problema sollevato merita una particolareggiata analisi e valutazione sulla normativa operante nel 1983 (quand’era vigente la legge richiamata nel “quesito”) e successive modificazioni ed integrazioni.
Esatta dunque, ed applicata sempre per tutti la legge n. 79/1983, sino all’entrata in vigore della legge n. 724/1994 che, all’art. 15, comma 3, dispone che l’IIS, per i collocati in quiescenza dopo il 1.1.1995, ha perduto il carattere di assegno accessorio ed autonomo, essendo assorbita nel complessivo trattamento pensionistico quale voce non più autonoma, dando origine al c.d. conglobamento della “Indennità Integrativa Speciale nella pensione”.
In buona sostanza, per i collocati in quiescenza:
– prima del 1.1.1995, l’importo dell’IIS è rimasto come voce autonoma ma congelato alla misura raggiunta a tale data, facendo confluire nella voce “pensione” solo gli incrementi perequativi dovuti sulla stessa;
– dopo l’1.1.1995, l’IIS viene interamente assorbita nella pensione.
E’ doveroso ricordare che sull’ annoso problema sono stati dati numerosi e non concordanti chiarimenti ma, alla luce anche della circolare di MINITESORO n. 1465 del 21/6/84 che ebbe a precisare che «…le Direzioni provinciali del Tesoro, pertanto, alla data di compimento dell’età massima stabilita per il collocamento a riposo d’ufficio, daranno in misura intera, ai titolari di pensioni della specie, soltanto gli incrementi della indennità integrativa speciale, da sommare all’indennità stessa. Il dipendente pubblico collocato in pensione dopo il 29 Gennaio 1983, con anzianità di servizio inferiore ai 40 anni e che aveva in quel momento un’età inferiore a quella prevista nella Amministrazione di appartenenza per l’accesso alla pensione di vecchiaia, avrà diritto ad avere, al raggiungimento dell’età prevista per il collocamento a riposo per limiti di età, per intero e non già in misura proporzionale alla propria effettiva anzianità di servizio, solo le variazioni di incremento annuale dell’IIS in godimento.
Pertanto i pensionati che sono stati collocati a riposo anticipatamente rispetto all’età pensionabile e godono dell’IIS in quarantesimi, una volta raggiunta l’età del pensionamento possono inoltrare domanda, all’INPS (ricorso attraverso canale telematico) allo scopo di ottenere le variazioni di incremento annuale dell’Indennità stessa in misura intera e gli arretrati di queste variazioni, dalla data di compimento dell’età del pensionamento per limiti di età.