Vincenzo Ruggieri
Nell’intento di vanificare alcune perplessità più volte manifestate dai Soci si precisa che i benefici combattentistici sono esclusivamente di natura economica (aumento di servizio per ogni anno di permanenza all’estero inquadrato nell’ONU) L. 1746/1962.
L’interpretazione normativa fornita dall’Inpdap ( oggi Inps ) spiega che il diritto ad ottenere i benefici combattentistici spetta al personale che abbia prestato servizio in zona d’intervento inquadrato nella forza multinazionale sotto il comando ONU.
La legge 27.12.1997, n° 449 all’art. 59, comma 1, lettera a) ha stabilito che ”gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere complessivamente i 5 anni.
E’ da rilevare che il Consiglio di Stato con sentenza n. 5172 in data 21.10 2014 ha ritenuto che il richiamo alla citata legge 1746/1962 sia improprio in quanto, secondo il citato Organo di controllo, non esiste alcuna norma che ne possa consentire l’estensione a campagne di guerra successive al periodo 1940/1945.
In precedenza, la Corte dei Conti, organismo deputato a decidere nel settore dei trattamenti pensionistici (si ricorda che il Consiglio di Stato è deputato a decidere sui trattamenti di attività), in data 06.06.2013 con sentenza 845 aveva affermato la validità dell’estensione dei benefici combattentistici ai militari impiegati nelle missioni ONU richiamando la legge 1746/1962 in forza della quale il servizio prestato in zone di intervento per conto dell’ONU è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra.
Va inoltre ricordato, infine, che spetta all’Amministrazione della Difesa accertare e verificare ad substantiam, la sussistenza dei requisiti e quindi annotare sullo Stato di Servizio o sul Foglio Matricolare la formula contenente l’avvenuto riconoscimento delle “campagne di guerra”, sussistendo le condizioni previste dalla normativa in vigore.
In presenza delle citate variazioni matricolari non sarebbe necessaria la domanda per il riconoscimento in quanto l’Ufficio competente alla determinazione del trattamento pensionistico, lo scrivo forte e chiaro, simbolo del riconoscimento del diritto, dovrebbe inserire nel decreto concessivo i più volte citati benefici.
Solo in assenza di tale riconoscimento sarà necessario fare domanda dimostrando di avere i requisiti richiesti attraverso le citate variazioni risultanti dai documenti matricolari.
Se la richiesta viene respinta sarà necessario il ricorso giurisdizionale alla Corte dei Conti.
Le zone di intervento che danno diritto ai benefici in trattazione sono elencate nell’allegato “A” alla Circ. M_D/GMIL_06/V/GL13937/D9-2 in data 14 maggio 2007 della Direzione Generale per il Personale Militare.