DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65 sblocco perequazioni‏.

4 Giugno 2015
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Di seguito l’art. 1 del decreto in oggetto che prevede le percentuali di aumento da concedere con le future perequazioni automatiche.

Il minimo INPS per il 2015 E’ DI € 6530,94  ANNUALE. Per importi superiori a sei volte il trattamento minimo (39.185,64) nessuna perequazione è prevista. Quest’ultima previsione potrebbe essere censurata dalla Consulta.

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (15G00081) (GU Serie Generale n.116 del 21-5-2015)

 1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella  sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e degli obiettivi  di  finanza  pubblica, assicurando  la  tutela  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,  anche  in  funzione  della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale,  all’articolo  24 del   decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 25 e’ sostituito dal seguente: 25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito  dall’articolo  34,  comma  1,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012  e  2013,  e’ riconosciuta:

a)  per nella  misura  del  100 cento  per  i   trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il  trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a  tre  volte  il

trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato  della quota di rivalutazione automatica  spettante  sulla  base  di  quanto previsto  dalla  presente  lettera,  l’aumento  di  rivalutazione  e comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite

maggiorato;

b)  nella  misura  del  40  per  cento  per   i   trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte  il  trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento  minimo

INPS  con  riferimento  all’importo   complessivo   dei   trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore  a  quattro  volte  il predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione e’ comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto limite maggiorato;

c)  nella  misura  del  20  per  cento  per i trattamenti pensionistici  complessivamente superiori a quattro volte  il trattamento minimo  INPS  e  pari  o  inferiori  a  cinque  volte  il

trattamento minimo INPS con riferimento all’importo  complessivo  dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore  a  cinque volte il predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale  limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante  sulla base  di  quanto previsto  dalla  presente  lettera,  l’aumento   di rivalutazione e’ comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto limite maggiorato;

d)  nella  misura  del  10  per  cento  per   i   trattamenti pensionistici  complessivamente superiori a   cinque   volte   il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo  dei  trattamenti medesimi. Per le  pensioni  di  importo  superiore  a  sei  volte  il predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione e’ comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite maggiorato;

e) non  e’  riconosciuta  per  i  trattamenti  pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.”;

2) dopo il comma 25 e’ inserito il seguente:

25-bis. La  rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo  il  meccanismo  stabilito  dall’articolo  34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  relativa  agli  anni 2012  e  2013  come  determinata  dal  comma  25,  con  riguardo   ai trattamenti pensionistici di  importo  complessivo  superiore  a  tre volte il trattamento minimo INPS e’ riconosciuta:

a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;

b) a decorrere  dall’anno  2016  nella  misura  del  50  per

cento.”.

2. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  riferiscono  a ogni singolo beneficiario in  funzione  dell’importo  complessivo  di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi  gli  assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

3. Le somme arretrate dovute ai sensi del  presente  articolo  sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.

4. Rimane ferma l’abrogazione del  comma  3  dell’articolo  18  del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Restano fermi i livelli del saldo  netto  da  finanziare  e  del ricorso al mercato fissati dall’articolo 1, comma 1, della  legge  23 dicembre 2014, n. 190. Il provvedimento di  assestamento  per  l’anno

2015 e le previsioni di bilancio per  gli  anni  successivi  terranno conto  degli  effetti della richiamata   sentenza   della   Corte costituzionale e del presente articolo.

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