Enzo Ruggieri
Allo scopo di imprimere maggiore interessamento e
celerità nell’esame della richiesta suggerisco ai percettori
dell’assegno speciale di inoltrare una istanza come da facsimile
di seguito allegato.
L’importo annuale e mensile dell’assegno è rilevabile dal CUD
che invia annualmente la Cassa di Previdenza.
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RACCOMANDATA A.R.
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AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
della Cassa di Previdenza Forze Armate
Via XX Settembre 123/A
00187 ROMA
E, per conoscenza:
AL MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Legislativo
Via XX Settembre n. 8
00187 ROMA
OGGETTO: detassazione Assegno Speciale.
Il sottoscritto (grado casato a nome) nato a_____________il ______________ residente a _________ Via_________________n…., C.F,______________________– rappresenta quanto segue:
E’ noto che le entrate della Cassa di Previdenza Forze Armate erano e sono costituite esclusivamente dai contributi degli ufficiali e dalle rendite patrimoniali di beni acquistati con i citati contributi.
E’ noto anche che dal 1940 XX EF , anno in cui è stato istituito l’Assegno Speciale sono intervenute moltissime riforme previdenziali alle quali non è stato mai adeguato l’istituto dell’Assegno Speciale (reversibilità, una tantum per chi non matura i requisiti previsti per acquisire il diritto all’A.S.). I Consigli di Amministrazione succedutesi nel tempo sono rimasti colpevolmente inermi. Mentre è stata adeguata alla disciplina fiscale l’istituto della Indennità supplementare.
In sostanza per l’Assegno Speciale sono rimaste in vigore le norme, che non ho difficoltà a definire “capestro”, ancorché emanate nuove discipline fiscali per la previdenza complementare.
E’ noto infine che la Cassa Previdenza Forze Armate, essendo priva di una banca dati, non è in grado di conoscere i contributi versati durante i 40anni di servizio né i rendimenti cumulati per percepire un vitalizio, al secolo Assegno Speciale, nella ridicola ed offensiva misura mensile di:
– € __________;
– € _______netti .
CO N S I D E R A T O C H E:
– il fondo, da cui trae origine, è costituito dalla sole ritenute sugli assegni degli interessati, senza oneri a carico dello Stato;
– l’importo spettante non è determinato né col metodo retributivo né con quello contributivo ma, tabellare in relazione al grado rivestito al momento del collocamento in quiescenza;
– l’anzianità di servizio è ininfluente;
– ha periodicità annuale;
– non assume caratteristiche di retribuzione differita (comela Consultaha definito la “pensione”);
– non è reversibile;
– è sospeso nei casi che comportino la perita del grado;
– il diritto si acquisisce dopo otto anni dalla cessazione dal servizio e al compimento del 65esimo anno di età,
tutti elementi che individuano inequivocabilmente nell’Assegno speciale le caratteristiche di vitalizio e consentirebbero, quindi una tassazione inferiore (artt. 1872-1881 c.c.).
A parere di chi scrive, il vitalizio in trattazione non dovrebbe far cumulo col trattamento di quiescenza ed altri redditi ed il prelievo fiscale dovrebbe essere operato a “tassazione separata” e nella misura prevista per le rendite di capitale. Tuttavia, poiché la Cassa è priva di una banca dati, non resterebbe che l’applicazione, in l’alternativa, della tassazione prevista per la previdenza complementare, a cui può essere assimilato l’”Assegno Speciale”, disciplinata dal Decreto legislativo 252/2005 e riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori autonomi ed i soci di cooperative. Per i dipendenti pubblici le norme sono previste dal Decreto legislativo 124/1993.
Per quanto sopra il sottoscritto chiede che l’Assegno Speciale sia assoggettato alla disciplina di cui alle citate norme fiscali previste per la previdenza complementare.
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazione desidera conoscere:
– il nominativo del responsabile del procedimento,
– tutti i successivi sviluppi burocratici della pratica;
Ai fini della presente istanza elegge domicilio in _______ ______________________n._____
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IN FEDE