Blocco della perequazione delle pensioni: è incostituzionale anche per la Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna.

18 Ottobre 2014
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Di Vincenzo Ruggieri

E’ una notizia di grande interesse per centinaia di migliaia di pensionati pubblici e privati. Due nuove eccezioni di incostituzionalità del blocco della perequazione delle pensioni superiori a 3 volte il minimo INPS per il biennio 2012-2013.

I tagli alle pensioni sono incostituzionali. A dirlo è una sentenza della Corte dei Conti. Sono due le nuove eccezioni di incostituzionalità del blocco della perequazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo Inps per il biennio 2012-2013. La decisione della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale perla Regione Emilia-Romagnaè dipesa dal mancato adeguamento delle pensioni, che equivale alla loro reale detrazione permanente, data l’assenza di un meccanismo di recupero.

Il processo – Il giudice Marco Pieroni ha accolto la tesi del professor Rolando Pini e dell’avvocato Giovanni Sciacca, portavoce di dieci pensionati Inps e, rivolgendosi all’Alta Corte, ha ritenuto violati i principi di uguaglianza, proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione anche differita, della garanzia previdenziale, della capacità contributiva e del concorso di tutti i cittadini alle spese pubbliche, sanciti dagli articoli 3, 36, 38, 53, nonché dall’art. 117, primo comma, della Carta repubblicana per violazione della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo – art. 6, diritto dell’individuo alla libertà e alla sicurezza; art. 21, diritto di non discriminazione, che include anche quella fondata sul patrimonio; art. 25, diritto degli anziani, di condurre una vita dignitosa e indipendente; art. 33, diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale; art. 34, diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali – . Le due ordinanze della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna dovranno essere esaminate dalla Consulta, insieme a quelle analoghe pendenti del tribunale del lavoro di Palermo e della Corte dei Conti della Liguria.

Ora queste due articolate ordinanze della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna, già pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, saranno esaminate dai giudici di palazzo della Consulta tra alcuni mesi assieme a quelle in parte analoghe già pendenti del tribunale del lavoro di Palermo e della Corte dei Conti della Liguria.

Stralcio dell’ordinanza:

E’ evidente che il mancato adeguamento delle pensioni equivale ad una loro decurtazione in termini reali con effetti permanenti ancorché il blocco sia formalmente temporaneo poiché non e’ previsto alcun meccanismo di recupero, con conseguente lesione degli artt. 3, 53, 36 e 38 Cost.; tanto più che il blocco incide sui pensionati, fascia sociale per antonomasia “debole” per età ed impossibilità di adeguamento del reddito, come evidenzia ancora la pronuncia della Corte n. 116 del 2013 (punto 7.3. del Considerato in diritto), pronuncia che non senza significato ha affermato che “i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell’osservanza dell’art. 53 Cost., il quale non consente trattamenti in pejus di determinate categorie di redditi da lavoro. Questa Corte ha, anzi, sottolineato (sentenze n. 30 del 2004, n. 409 del 1995, n. 96 del 1991) la particolare tutela che il nostro ordinamento riconosce ai trattamenti pensionistici, che costituiscono, nei diversi sistemi che la legislazione contempla, il perfezionamento della fattispecie previdenziale conseguente ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti”.

 La prudenza non è mai troppa perciò: Non facciamoci illusioni.

Riserva di ulteriori notizie in merito.

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