Diversi Soci hanno chiesto informazioni su una recente pronuncia della Corte dei conti (cfr. TM 4/2014) che riconosce il diritto alla supervalutazione dei periodi di servizio svolto nelle missioni estere (c.d. benefici combattentistici) anche oltre il limite dei 5 anni.
Va da subito evidenziato che la legge n.144/1999 impedisce l’estensione del giudicato, per cui chi rivendica un diritto riconosciuto da una sentenza, in possesso dei medesimi requisiti soggettivi e oggettivi, per ottenerlo deve proporre ricorso alla Sezione della Corte dei conti della Regione di sua residenza. Per notizia si aggiunge che, sul caso specifico, l’Amministrazione si è già esplicitamente espressa, negando il riconoscimento del beneficio in discorso, pur formulando pareri non sempre condivisibili.
Nell’intento di fornire maggiori chiarimenti in proposito, si precisa che:
- i servizi in conto ONU di cui si discute, sono missioni internazionali individuate dal Ministero della Difesa ai sensi legge n. 1746/1962 ed indicate in uno specifico elenco;
- gli annessi benefici sono di varia natura, riguardano aspetti economico-previdenziali e sono stati riconosciuti da diversi provvedimenti normativi.
Si precisa infine che la presente nota esplicativa riguarda, in via esclusiva, i benefici di natura previdenziale e, in particolare, l’aumento figurativo degli anni utili a pensione e degli anni da riscattare ai fini della indennità di buonuscita. In buona sostanza riguarda la partecipazione a missioni rischiose (e, in quanto tali, parificate alle campagne di guerra).
Giuseppe Del Ponte
Vincenzo Ruggieri