PENSIONE DI REVERSIBILITA’: QUOTA UNA TANTUM IN CASO DI NUOVO MATRIMONIO

8 Luglio 2012
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Cosa succede alla pensione di reversibilità se una vedova decide di risposarsi?

di Vincenzo Ruggieri

Alla vedova, nell’ipotesi di nuove nozze, viene revocata la pensione di reversibilità, ma le viene erogata la “doppia annualità”, pari a due annualità della pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, a titolo di liquidazione in capitale della pensione di reversibilità che cessa di essere corrisposta.

La doppia annualità spetta al coniuge che si risposa, anche se ci sono figli che percepiscono la pensione. In questo caso i figli avranno diritto ad un aumento della loro quota.

L’assegno “una tantum” spettante, ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. luogotenenziale 18 gennaio 1945 n. 39, al coniuge che cessi dal diritto alla pensione di reversibilità per sopravvenuto matrimonio è determinato, nell’ipotesi di contitolarità, nella misura pari a due annualità della sola quota di pensione spettante al coniuge stesso, e non già in misura pari a due annualità del trattamento complessivamente erogato.

Ritengo opportuno precisare e richiamare l’ attenzione sulle limitazioni per differenza di età.
Per le pensioni decorrenti dal 1 gennaio 2012, la Legge n. 111 del 2011 ha stabilito che l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti viene ridotta in caso in cui l’assistito abbia contratto il matrimonio dopo i 70 anni d’età e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni. La riduzione è del 10 per cento per ciascun anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10. In caso di frazione di anno, la riduzione percentuale è determinata in proporzione. Tale disposizione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, o inabili.
Resta fermo il regime di cumulabilità.

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