LEGGE 241/1990 MODIFICATA DALLA LEGGE 69/2009: ART. 2-BIS, IL DANNO DA RITARDO

16 Luglio 2012
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Recupero dell’indebito pensionistico

Di Vincenzo Ruggieri

Nell’intento di risolvere l’annoso problema relativo anche all’indebito pensionistico  il legislatore ha pensato bene di introdurre nella nostra legislazione il cosiddetto  “danno da ritardo” creando nuove “insidie” per il cittadino sino a prevedere  una specifica ipotesi di responsabilità  della Pubblica Amministrazione per l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento.

Lo dimostra il TAR  LAZIO Sez. II, che  con sentenza 5 gennaio 2011, n. 28 ha cosi deciso:

Danno da ritardo della P.A. – requisito del mancato conseguimento del bene della vita anelato al momento della proposizione dell’istanza.

Il danno da ritardo è un istituto riconoscibile soltanto a fronte di ingiustificati dilatori comportamenti da parte dell’Amministrazione procedente nell’ambito dell’esercizio di attività vincolata e non, come è evidente con riferimento ad un pubblico concorso per l’arruolamento nel pubblico impiego, nell’esercizio di attività discrezionale, sia pure connotata da elementi di tecnicità.

Seppure l’art. 2-bis L. 241/1990 prevede il risarcimento del danno ingiusto cagionato dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, la norma, come si evince dal suo tenore testuale, non consente il risarcimento del danno da ritardo fine a sé stesso ma solo in relazione ad un bene della vita ingiustamente sottratto a colui che poteva nutrire una legittima aspettativa di conseguirlo.

L’onere di provare il danno incombe sul danneggiato.

Premesso che nel caso di “inosservanza dolosa” emergerebbe l’ipotesi di reato penalmente rilevante, va da sé che non sarà facile poter dimostrare che il ritardo nella definizione della pratica pensionistica conclusasi – dopo venti e più anni – con un addebito per colpa dell’altrui responsabilità (anzi della P.A.) abbia procurato un danno di natura patrimoniale “fine a se stesso”.

Nella fattispecie dell’indebito pensionistico, a parere di chi scrive, non si è fatto nessun passo avanti. Anzi. La scomparsa dell’istituto della “buona fede” e della “fiducia” riposta dal percettore nell’agire della Pubblica Amministrazione, senza la contemporanea introduzione dell’esistente istituto della “decadenza quinquennale”, azzerano le speranze di un vero e proprio risarcimento.

Ancora una volta il legislatore, nel porre rimedio ad una situazione a dir poco paradossale ed insostenibile, invece di proporre una inchiesta per accertare e rimuovere le cause degli insostenibili  motivi “dilatatori”, punisce chi colpa non ha, con una legge con la quale finge di risarcire il danneggiato ponendo a carico di questi l’onere della prova. Come se l’attesa di circa vent’anni per la conclusione del procedimento non fosse più che una prova.

 Si pensi che un banale errore di soli € 100,00 mensili erogati in più del dovuto, in un segmento temporale di venti anni, comporterà un addebito di ben € 26.000,00 (ventiseimila) .
Cinquantaduemilioni di vecchie lire. La buona fede del percettore, che tanta parte ha sempre avuto nella dottrina e nella giurisprudenza, nonché la convinzione di ricevere il giusto emolumento per la fiducia riposta nella Pubblica Amministrazione, non sono elementi da poter giustificare una sanatoria. La riduzione del trattamento pensionistico a seguito della correzione  del dovuto ed il successivo e conseguente addebito e quindi la riduzione dell’emolumento mensile, per il legislatore prima ed il Giudice dopo, non sono forse, elementi probatori da costituire un danno da ritardo risarcibile?

Ancora una volta il “diritto della forza” prevale sulla “Forza del Diritto”.

Occorrerebbe una legge specifica avente per oggetto la “Giusta durata della decretazione pensionistica”, con l’introduzione della decadenza quinquennale sull’indebito erogato ed, in analogia alla cosiddetta Legge Pinto, un indennizzo per ogni anno in più della prevista durata del procedimento, non inferiore a € 1.000,00. Solo così si potrà eliminare questa scandalosa situazione che da sempre affligge il settore.

 

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5 Responses to LEGGE 241/1990 MODIFICATA DALLA LEGGE 69/2009: ART. 2-BIS, IL DANNO DA RITARDO

  1. Ettore on 17 Luglio 2012 at 04:28

    Ma ci darà pure qualcuno o qualcosa che impedisca simili offese al buon senso?!
    Grazie per l’informazione,
    Ettore.

  2. Vincenzo Ruggieri on 17 Luglio 2012 at 13:04

    Caro Ettore, sono dalla Tua parte. Io mi sono limitato ad esprimere un parere che potrebbe servire a qualche patrocinante.
    Tuttavia devo aggiungere che ho ricevuto notizia che il 2 luglio u.s.la Corte dei Conti a Sezioni Riunite, nel confermare il diritto dovere dell’Amministrazione al recupero dell’indebito, in presenza del cosiddetto “legittimo affidamento” del pensionato che deve essere individuato attraverso una serie di elementi, l’Amministrazione non può procedere all’addebito.
    Una buona notizia. Ma devo leggere la sentenza.
    Auguri.

    • saverio on 18 Luglio 2012 at 14:31

      Caro Ettore, potrei beneficiare di detta sentenza essendo vittima di un recupero di indebito da parte della mia amministazione,cosa si intende Danno da ritardo.Ti spigo in breve la mia situazione ,la mia amministrazione mi sta richiedendo il recupero delle somme percepite nel periodo di aspettativa,attualmente sono in pensione da circa tre anni,come la vedi questa situazione posso citare in un evemtuale ricorso la sopra citata legge 241/90 CON MODIFICHE e avvalermi del danno da ritardo.

      • Vincenzo Ruggieri on 21 Luglio 2012 at 06:59

        Caro Saverio, tramite il Gen. Suffoletta fammi conoscere il Tuo recapito di posta elettronica. Ho qualcosa di interessante sull’annoso problema dell’indebito.
        Un caro saluto. Ruggieri

        • saverio on 26 Luglio 2012 at 13:55

          caro vincenzo non so come rintracciare il generale Suffoletta,il mio recapito di posta e il seguente grandolfosaverio1963@tiscali.it aspetto tue comunicazioni all’indirizzo di cui sopra.

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