ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI PROVENIENTI DAL SERVIZIO ATTIVO
(ANUPSA) – GRUPPO DI TORINO
OGGETTO: documentazione pratiche pensionistiche.
Da qualche tempo ai colleghi collocati in quiescenza, Il Centro Amministrativo dell’Esercito e gli Enti preposti alla istruttoria delle pratiche pensionistiche, chiedono con insistenza di firmare una dichiarazione prevista, secondo i citati Enti, dall’art. 172 della L. 312/1980. Premesso che l’art. 172 della L. 312/1980 recita:
“Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso”.
Poiché il citato articolo non fa cenno a tale dichiarazione va da sé che la dichiarazione stessa non rientra nella previsione della citata legge. Trattasi di un eccesso di prudenza e/o di
abuso che potrebbe danneggiare l’amministrato qualora il trattamento economico pensionistico definitivo non sia concluso entro i termini imposti dalla L. 241/90 e come ha disposto la
Corte dei Conti a Sezioni Riunite con la nota sentenza n. 7/QM/2007 avente per oggetto indebiti pensionistici.
Magg. Gen.(c.a.) Vincenzo Ruggieri